PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della Via Popilia-Annia).

      1. Lo Stato riconosce l'importanza dell'antico percorso della Via Popilia-Annia, di seguito denominato «Via Popilia-Annia», quale risorsa storica, culturale e ambientale di notevole interesse pubblico.
      2. Allo scopo di cui al comma 1, lo Stato, d'intesa con le regioni attraversate dalla Via Popilia-Annia, promuove, ai sensi del titolo I della parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la tutela, la valorizzazione e il recupero della Via Popilia-Annia e dei territori circostanti, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza del percorso storico della Via Popilia-Annia;

          b) attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell'antico tracciato e alla loro interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti, al fine di migliorare le possibilità di rivisitazione;

          c) realizzazione di opere di restauro scientifico e di risanamento conservativo dei siti di interesse storico, archeologico, artistico e ambientale esistenti su tutte le parti di territorio interessate dall'antico tracciato, al fine del miglioramento della pubblica fruizione;

          d) realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche lungo l'antico itinerario, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-artistico e ambientale;

          e) realizzazione di un sistema museale diffuso che colleghi le più importanti realtà museali adiacenti e inerenti la Via

 

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Popilia-Annia, valorizzando il progetto con le nuove tecnologie multimediali.

Art. 2.
(Istituzione del parco archeologico della Via Popilia-Annia).

      1. Al fine della salvaguardia e della tutela del patrimonio storico e monumentale costituito da una delle più importanti arterie stradali di epoca romana, è istituito il parco archeologico della Via Popilia-Annia, di seguito denominato «parco».

Art. 3.
(Istituzione della Fondazione).

      1. Il parco, alla cui gestione provvede un'apposita Fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono partecipare le regioni Campania, Basilicata e Calabria, le province interessate e tutti i comuni attraversati dalla Via Popilia-Annia, le università degli studi, le fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici e privati, nonché rappresentanti delle soprintendenze archeologiche competenti.
      3. Il direttore del parco è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.
      4. Ai fini della gestione del parco, i compiti della Fondazione sono i seguenti:

          a) ricognizione, scavo, restauro e risanamento conservativo, manutenzione e conservazione di immobili di interesse archeologico e storico-artistico di proprietà pubblica, privata e di enti morali, ai fini della tutela del paesaggio e del ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

 

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          b) acquisizione di beni immobili di valore archeologico e storico-artistico al patrimonio degli enti pubblici;

          c) recupero dell'antico tracciato e sua interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti al fine di migliorarne la percorribilità anche a fini escursionistici;

          d) adeguamento della ricettività turistica con priorità per gli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e dei beni storico-testimoniali esistenti;

          e) creazione di servizi di accoglienza, ivi compresa la ristorazione, e complementari alla ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero di manufatti esistenti di interesse storico-architettonico, storico-testimoniale, agricolo o ambientale;

          f) interventi in parchi naturali, oasi ed aree protette, finalizzati alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per il miglioramento delle qualità paesaggistiche, della qualità ambientale del territorio e per la fruizione turistica, anche attraverso l'acquisizione di aree;

          g) tutela e salvaguardia del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio, nonché recupero delle aree degradate collegate al percorso e alla viabilità ad esso afferente attraverso il recupero della produzione agricola di qualità e biologica.

Art. 4.
(Istituzione del fondo speciale).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo speciale di 9 milioni di euro per il triennio 2007-2009, in ragione di 3 milioni di euro per ciascun anno.

 

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Art. 5.
(Accordo di programma).

      1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province e i comuni interessati stipulano, d'intesa con la Fondazione, nell'ambito di intese istituzionali di programma, un apposito accordo di programma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi, nei modi e con le procedure previsti dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 6.
(Contributi a carico del fondo speciale).

      1. Per gli interventi riguardanti beni non statali, sono concessi contributi a carico del fondo speciale di cui all'articolo 4, fino ad un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.
      2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sia sulla base dello stato di avanzamento dei lavori ovvero a saldo finale previa verifica da parte della regione competente.
      3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione competente e il soggetto privato e deve prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno quindici anni e la conservazione della destinazione d'uso prevista dal progetto per lo stesso periodo.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

 

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parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.